Art. 16.
(Pratica investigativa).

      1. La pratica investigativa deve essere svolta presso un investigatore o una società di investigazione. Dopo ventiquattro mesi, il praticante può chiedere il rilascio di una dichiarazione motivata sull'attività svolta, per i fini di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c).
      2. Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni al registro.

 

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